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Art. 68 del C.D.S. e 223/4/5 del Regolamento di esecuzione Dotazioni minime della bicicletta: 
devono avere un freno per ogni ruota, il campanello, un fanalino anteriore a luce bianca o gialla, uno posteriore di colore rosso. 
Devono avere almeno sette catarifrangenti: due per ogni pedale (attenzione quindi per i possessori di mtb), uno per ogni ruota (da fissare ai raggi) e uno posteriore (quest'ultimo di colore rosso, gli altri gialli). questi dispositivi devono essere sempre efficenti e presenti nelle ore in cui necessitano (i soliti fanalini cava-e-metti). non sono obbligatori SOLO in gara.
Art. 182 del C.D.S. e 377 del regolamento di esecuzione Circolazione dei velocipedi: 
(lo trascriviamo integralmente, perché si commenta da solo...)
1) i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su un unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 10 e proceda a destra dell'altro;
2) i ciclisti devono avere libero l'uso di mani e braccia e reggere il manubrio con almeno una mano; devono essere in grado di vedere in ogni momento liberamente davanti a sè ed ai lati e di compiere con la massima libertà e prontezza le manovre necessarie;
3) è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare;
4) i ciclisti devono condurre a mano la bici quando siano d'intralcio ai pedoni. in questo caso diventano quindi assimilati ai pedoni;
5) è vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che questo non sia appositamente costruito ed attrezzato (es: tandem). il conducente maggiorenne può trasportare un bimbo fino ad otto anni d'età sugli appositi seggiolini;
6) i velocipedi appositamente costruiti (cd. quadricicli a pedali) ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti solo da lui se hanno più di due ruote simmetriche;
7) sui veicoli di cui al precedente comma non si possono trasportare più di quattro adulti compreso il conducente: è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bimbi fino a 10 anni di età;
8) trasporto di oggetti ed animali: vedere art. 170;
9) i velocipedi DEVONO circolare sulle piste loro riservate quando sono presenti.
PER QUANTO RIGUARDA TRANSITI CONTROMANO, SEMAFORI, MARCIAPIEDI, i ciclisti subiscono lo stesso trattamento degli altri veicoli.
Art. 170 C.D.S. Trasporto di cose ed animali sulle biciclette: 
gli oggetti devono essere saldamente assicurati e non spogere lateralmente o longitudinalmente per più di 50 cm.
Art.148 C.D.S. Sorpasso delle biciclette:
alle biciclette è consentito di sorpassare a destra una colonna di veicoli fermi o in lento movimento
Art. 153 C.D.S. Segnalazioni visive: 
per svoltare a destra il ciclista deve esporre lateralmente il braccio destro, per girare a sinistra quello sinistro, per fermarsi alzare un braccio verticalmente. le braccia vanno tenute esposte per tutta la durata della manovra.